- cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia.
Nel caso di sentenze emesse nei Paesi Extra UE e in Danimarca, nonchè quelle emesse prima del primo marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea (Legge 218/1995) i documenti da presentare sono:
- istanza;
- sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;
- certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall'art. 64, punto D della Legge 218/1995.
La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno essere legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'AIA (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione), tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata).
Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore necessita che sia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale.
E' necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995.
Nel caso di decisioni emanate da autorità di Paesi appartenenti all’Unione Europea (esclusa la Danimarca) emesse dopo il 1° marzo 2001 (Regolamento C.E. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2001 sostituito dal Regolamento C. E. 2201/2003 entrato in vigore il 1° marzo 2005), i documenti da presentare sono:
- istanza;
- certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;
- se necessaria, copia autentica della decisione emessa dell'Autorità straniera esente da legalizzazione.
Se necessita la traduzione, deve essere effettuata:
- o dall'Autorità diplomatica all'estero;
- o dal traduttore giurato all'estero (firma legalizzata dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o con apposizione dell'Apostille prevista dalla convenzione dell'AIA);
- o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzia al cancelliere del Tribunale).
Se si tratta di DECISIONE CONTUMACIALE si deve inoltre produrre:
- l'originale o copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto è stato notificato o comunicato al contumace;
- documento che il convenuto ha accettato la decisione.
Anche a questi documenti deve essere allegata una traduzione come sopra indicata.
- è necessaria la dichiarazione degi interessati (cittadini italiani) per i punti C-D dell'art. 22 Regolamento C.E. 2201/2003
COSTO
Per tale atto dovrà essere corrisposto l’importo relativo al costo della marca da bollo da apporre sull’istanza.