Informazioni
Legge 20 maggio 2016, n° 76 - commi da 1 a 35
Istanza di parte
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n° 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 118 del 21 maggio 2016.
Chi può costituire un'Unione Civile
Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
Come si costituisce un'Unione Civile
Al fine di costituire un'Unione Civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso, presentano congiuntamente richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro scelta (modello allegato).
L'iter si divide in due fasi:
Il processo verbale
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, ciascuna parte dovrà dichiarare:
Lo straniero che vuole costituire in Italia un'Unione Civile, deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.
Il processo verbale redatto dall'Ufficiale dello Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti dell'Unione Civile.
Cosa serve
I richiedenti si presenteranno all'appuntamento con i seguenti documenti:
La costituzione dell'unione
L'Ufficiale di Stato Civile, effettuate le verifiche di legge, procederà alla costituzione dell'Unione Civile, trascorso il termine di 30 giorni dalla redazione del processo verbale o da data antecedente, se le verifiche saranno completate prima.
Le parti avranno poi a disposizione 180 giorni per procedere alla costituzione dell'Unione Civile da rendere personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni.
Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art. 30 legge 218/2005).
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune, scegliendolo tra i loro due cognomi, oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie un cognome comune, è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso. Nelle more del D.lgs 5/207, attuativo della legge n° 76/2016, il cognome comune scelto dalla coppia non ha valore anagrafico e quindi non incide sui dati personali delle parti.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'Unione Civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
Tra i diritti si trovano:
Cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel Paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
Costo
Si applica l'imposta di bollo del valore di € 16.00, al processo verbale di richiesta di costituzione dell'Unione Civile (Agenzia delle Entrate - Interpello n° 912 - 20/2017)
Dove rivolgersi
Ufficio dello Stato Civile
Piazza caduti di Nassiriya 3, Costa Volpino, 24062