Informazioni
Art. 12 Legge 162/2014
Istanza di parte
Dall'11 dicembre 2014, i coniugi hanno la possibilità di ottenere la separazione consensuale e il divorzio tramite la conclusione di un accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Condizoni
E' consentito ricorrere a questa procedura semplificata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
E' facoltativa l'assistenza di un avvocato.
Tempi
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi l'Ufficiale di Stato civile, a distanza di non meno di 30 giorni.
Chi può ricevere l'accordo
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
Documentazione
I coniugi, o uno di loro, devono presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile presentando:
In caso di accordo di divorzio, se sull'atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l'ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all'originale del provvedimento medesimo.
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo, i coniugi devono ripresentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo.
L'Ufficiale comunicherà ai coniugi la data per la conferma in sede di firma del primo accordo.
La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Costi
I coniugi sono tenuti a versare all'Ufficio il diritto fisso di €16,00, in conformità all'art. 16, comma 6 della Legge 162/2014.
NON E' AMMESSA NESSUNA RAPPRESENTANZA
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti cvili o di scioglimento del matrimono (art. 6 Legge 162/2014)
L'articolo sopranominato prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori, anche di una sola parte, o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.
Trasmissione della convenzione all'Ufficio di Stato Civile
L'invio all'Ufficio delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.
La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti, oppure di autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Ogni avvocato coinvolto nella negoziazione assistita, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione della Procura, deve inviare all'Ufficio dello Stato Civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato PDF, firmata digitalmente oppure potranno consegnare la copia autentica dell'accordo direttamente all'Ufficio Protocollo.
Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta / autorizzazione del P.M. a condizione che la nota di tasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazone assistita sia esplicitato che un avvocato dà mandato all'altro affinchè curi la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile.
Per la trasmissione via posta elettronica, gli avvocati devono utilizzare per il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Costa Volpino: protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it
Tempi della convenzione
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dall'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo, l'ufficio di stato cvile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di Stato Civile le loro generalità come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.