Informazioni
Immediata se presente tutta la documentazione necessaria
DPR n. 285 del 10/9/1990 Convenzione di Berlino del 10/02/1937
Istanza di parte
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:
Per il trasporto di una salma o di ceneri dall'Italia al paese di appartenenza/origine del defunto per la sepoltura è necessario conseguire l'autorizzazione per l'estradizione (detta anche passaporto mortuario) previa richiesta documentata all'Ufficio di Stato Civile del comune del decesso o del comune ove il cadavere è stato rinvenuto.
La documentazione da presentare varia a seconda che il trasporto sia diretto o meno ad uno dei paese aderenti alla convenzione di Berlino del 10.2.1937.
Devono ugualmente richiedere l'autorizzazione coloro che, avendone titolo, desiderino introdurre in Italia la salma, le ceneri od i resti mortali mineralizzati di un familiare deceduto all'estero per la sua sepoltura in un cimitero del territorio comunale. In caso di estradizione di salma all'adempimento provvede in genere l'Agenzie Funebre incaricata dai familiari.
REQUISITI:
Decesso avvenuto a Costa Volpino o per salme tumulate nei cimiteri di Costa Volpino
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO:
- Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, con tutte le informazioni necessarie.
- Nulla-osta all'introduzione della salma nel paese verso il quale è diretta, rilasciato dell'Autorità Consolare straniera, competente per il territorio italiano, munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista;
- certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento);
- se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma;
- estratto per riassunto dell'atto di morte;
- permesso al seppellimento/cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
L'autorizzazione all'estradizione, rilasciata dal Comune è comunicata al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre). Gli oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione sono a carico degli interessati.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO (Germania, Austria, Belgio, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile, Messico):
- Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie
- certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l'asl deve dichiarare l'osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10.2.1937
- se morte violenta, nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma;
- estratto per riassunto dell'atto di morte permesso al seppellimento/cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Il Passaporto Mortuario viene rilasciato su modello plurilingue.