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UNIONE CIVILE

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n° 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 118 del 21 maggio 2016.

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti per infermità di mente (art. 85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione Civile dell'altra (art. 88 c.c.)

Come si costituisce un'Unione Civile

Al fine di costituire un'Unione Civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso, presentano congiuntamente richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro scelta (modello allegato).

L'iter si divide in due fasi:

  • richiesta di unione formalizzata con un processo verbale
  • costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Il processo verbale

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza
  • insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge

Lo straniero che vuole costituire in Italia un'Unione Civile, deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Il processo verbale redatto dall'Ufficiale dello Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti dell'Unione Civile.

Cosa serve

I richiedenti si presenteranno all'appuntamento con i seguenti documenti:

  • documento d'identità in corso di validità
  • copia dei documenti d'identità dei 2 testimoni
  • modulo di richiesta (vedi allegato)

La costituzione dell'unione

L'Ufficiale di Stato Civile, effettuate le verifiche di legge, procederà alla costituzione dell'Unione Civile, trascorso il termine di 30 giorni dalla redazione del processo verbale o da data antecedente, se le verifiche saranno completate prima.

Le parti avranno poi a disposizione 180 giorni per procedere alla costituzione dell'Unione Civile da rendere personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:

  • Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile

Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art. 30 legge 218/2005).

  • Scegliere un cognome comune (art. 1 comma 10, legge 76/2016)

La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune, scegliendolo tra i loro due cognomi, oppure mantenere quello proprio.

Se si sceglie un cognome comune, è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso. Nelle more del D.lgs 5/207, attuativo della legge n° 76/2016, il cognome comune scelto dalla coppia non ha valore anagrafico e quindi non incide sui dati personali delle parti.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'Unione Civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Tra i diritti si trovano:

  • diritto agli alimenti: all'Unione Civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, relative agli obblighi alimentari;
  • diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell'unione parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile;
  • In caso di decesso di una delle due parti dell'unione prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.)
  • Scioglimento dell'Unione Civile: l'unione si scioglie per morte di una delle parti; all'Unione Civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.

Cittadini stranieri

Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel Paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Costo

Si applica l'imposta di bollo del valore di € 16.00, al processo verbale di richiesta di costituzione dell'Unione Civile (Agenzia delle Entrate - Interpello n° 912 - 20/2017)

Dove rivolgersi

Ufficio dello Stato Civile

Piazza caduti di Nassiriya 3, Costa Volpino, 24062

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 20 maggio 2016, n° 76 - commi da 1 a 35

ModalitĂ  di avvio:

Istanza di parte